Risposta:
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 25 del 28 aprile 2011, hanno chiarito che la spesa derivante dall'affidamento, da parte di un comune, dell'incarico a un professionista per la redazione della variante generale al Piano Regolatore Generale non può essere ricompresa tra le spese di investimento. Riteniamo, quindi, che essa vada collocata al Titolo I.
In merito al relativo finanziamento, trattasi senza dubbio di spesa corrente a carattere non permanente, dunque finanziabile con l'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera d, del TUEL.
È però doveroso richiamare quanto evidenziato dalla magistratura contabile (cfr ex multis la delibera n. 68/2011/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di controllo per il Piemonte) secondo cui "La possibilità di utilizzare l'avanzo deve dunque sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso".
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